Oggi con Plog desidero rispolverare un vecchio articolo che una qualificata rivista di settore, Tecnica Molitoria, mi invitò a scrivere alcuni anni orsono. L’argomento era allora, così come ancora oggi, di grande attualità e riguardava l’annosa questione delle responsabilità sul CONTRATTO DI DERATTIZZAZIONE (che per ovvii motivi può essere esteso al contratto più generico di disinfestazione e lotta antiparassitaria). L’articolo fu scritto per quanto riguarda la parte redazionale dal sottoscritto e per la parte tecnico-legale-legislativa dall’Avv.to Pezzano, che all’epoca svolgeva funzione di consulente per conto dell’Anid, l’Associazione Nazionale di categoria delle Imprese della Disinfestazione. Ma bando alle chiacchere e andiamo leggere l’articolo e quanto scritto sulla questione dei contratti con particolare riferimento ai preziosi consigli che l’Avv.to Pezzano dispensò su questo tema cruciale.
Il titolo dell’articolo era il seguente: “VANTAGGI E GARANZIE DEL CONTRATTO DI DERATTIZZAZIONE”, leggiamolo con l’interesse che merita:
“Il cambiamento degli scenari nell’ambito dei mercati professionali del pest control (settore della disinfestazione professionale), sta producendo l’innescarsi di nuove sensibilità rispetto a problemi contemplati dal Codice Civile e quindi venuti alla ribalta non recentemente. La cultura del consumatore di servizi di disinfestazione si sta evolvendo grazie a nuovi meccanismi di diffusione della comunicazione, le norme nel settore igienico-sanitario sono sempre più stringenti e la legislazione europea (vedi Pacchetto Igiene ed altri) sta contaminando positivamente anche questo settore che fino a pochi anni orsono era estraneo a discussioni su temi importanti e delicati come quello del presente articolo. Fortunatamente, anche in questo contesto di mercato si sta entrando nell’era della cosiddetta “tolleranza zero” e parlare agli addetti ai lavori di filosofia di stewardship, che comporta la gestione responsabile dei prodotti e dei processi, diventa sempre più lingua compresa e tenuta in alta considerazione.
La figura del professionista della disinfestazione sta di conseguenza mutando anch’essa ed è quindi arrivato il tempo di cominciare a porsi una serie di quesiti molto importanti che investono la sfera della responsabilità del ben-deontologico operare in questo importante comparto. Proviamo a confrontarci con alcuni di essi e cerchiamo di comprendere quali potrebbero essere le risposte più adeguate da dare ai medesimi ed a tutti gli stakeolders del settore. Ad esempio: entro quali termini si configura una responsabilità dell’impresa di derattizzazione per eventuali danni subiti dal cliente cui l’impresa sta prestando servizi di controllo roditori a seguito di infestazione da murini sinantropi? E ancora: la diligenza professionale del derattizzatore viene valutata anche con particolare riguardo alla natura dell’attività esercitata e alle cognizioni tecniche esigibili rispetto allo “stato dell’arte” relativo ai processi ed agli strumenti esistenti sul mercato, soprattutto per ciò che attiene quelli di uso prevalentemente diffuso?
Entrando ancor più nello specifico: può un derattizzatore essere ritenuto non diligente per non avere risolto il problema dell’infestazione nonostante l’intervento praticato rivelatosi inefficace? Può un derattizzatore essere ritenuto responsabile per non aver adottato altre metodologie di intervento oltre a quella classica e/o tradizionale, ovvero per non aver applicato lo “stato dell’arte”? E, soprattutto, può un derattizzatore essere ritenuto responsabile per le conseguenze negative prodotte dall’attività infestante dei roditori che produca danni alle derrate alimentari, alle infrastrutture ed all’immagine aziendale, derivanti dalla tecnica di derattizzazione utilizzata rivelatasi inefficace? Sono queste domande particolarmente importanti da porsi soprattutto nel settore delle industrie alimentari ed in generale delle aziende sensibili (del comparto farmaceutico-sanitario e di sistemi di gestione ambientale), laddove una serie di eventi indesiderati – ad esempio il verificarsi del fenomeno della contaminazione biologica di sostanze alimentari prodotta dall’azione di infestazione murina non adeguatamente contrastata dai metodi messi in atto – si possano tradurre inevitabilmente in un rischio per la salute dei consumatori.
Una risposta a questi quesiti è stata data dall’avv. Giangiacomo Pezzano, titolare dell’omonimo studio legale attraverso il suo interessante e pertinente intervento avente per titolo: “Il contratto di derattizzazione: contenuti, contestazioni, risarcimenti e coperture assicurative”, nel quale egli illustra l’argomento in modo conciso, suddividendolo in quattro punti (riportati a seguire). Allora andiamo a leggere i consigli dell’Avv.to Pezzano nei seguenti 4 punti oggetto del suo intervento:
1) Contratto di derattizzazione
2) Contenuti
3) Contestazioni
4) Garanzie assicurative e risarcimenti
Partiamo dall’analisi del primo punto:
1) CONTRATTO DI DERATTIZZAZIONE Contratto di fornitura di servizi è un contratto misto: di somministrazione (periodica) di cose – 1559 c.c.
; di appalto: organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio dell’opera o del servizio appaltato – 1655 c.c.
Contratto misto in quanto, l’art. 1677 c.c. (appalto) prevede che se l’appalto ha per oggetto prestazioni periodiche o continuative di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme del contratto di appalto e del contratto di somministrazione (criterio della prevalenza delle caratteristiche contrattuali).
È un contratto con il quale si assume un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Infatti, la Legge 25/1/94 n. 82 (art. 1) che disciplina le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ha, di fatto, creato una categoria professionale (“impresa di pulizia”) disponendo l’iscrizione delle imprese che svolgono detta attività nel Registro delle Ditte di cui al testo Unico approvato con R.D. 20/9/34 n. 2011 (Testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell’economia comparativa) e la successiva definizione (D.M. Industria 7/7/97 n. 274) di tali imprese, dei requisiti di capacità economico-finanziaria, ecc.. Ora, se è vero che è stata creata la categoria professionale delle “imprese di pulizia”, è anche vero che nell’ambito dell’attività di tali imprese trova applicazione la norma dell’art. 1176/2° comma c.c. secondo cui “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”, di talchè la legge richiede alle imprese di derattizzazione di eseguire il contratto a regola d’arte secondo la “diligenza del buon padre di famiglia”, ma pur sempre nei limiti delle cognizioni tecniche esigibili riguardo allo “stato dell’arte”.
Attività pericolosa (2050 c.c).
Responsabilità contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale
CONTENUTI del CONTRATTO: sono quelli tipici previsti dalla legge nei contratti a prestazioni corrispettive (accordo tra le parti; la causa; l’oggetto; la forma, quando la legge la prescrive a pena di nullità – art. 1325 c.c.). Suggerisco sempre la forma scritta. Sono nulli quei contratti che difettano dei requisiti appena elencati (art. 1418 c.c.) nonché quelli ove l’oggetto non sia possibile, lecito, determinato o determinabile. Contratti conclusi mediante moduli o formulari; condizioni generali, clausole vessatorie, ecc.
3) CONTESTAZIONI: é utile specificare nel contratto un termine perentorio entro il quale le contestazioni del committente (meglio se con lettera raccomandata a.r.) sono ricevibili e, quindi, valide. È utile che il fornitore di servizi/appaltatore specifichi nel contratto le aree e le superfici di intervento, il tipo di servizio fornito e le modalità, impegnando il committente a tenere lontani dai luoghi di intervento bambini e animali domestici, pena la mancata assunzione di responsabilità in caso di danni lamentati. È utile che qualsiasi difformità rispetto al contratto, rilevata ed imputabile al committente/cliente, sia immediatamente comunicata per iscritto da parte del fornitore/appaltatore. Ciò allo scopo di escludere una tacita assunzione di rischi ulteriori rispetto a quelli assunti con il contratto.
4) GARANZIE ASSICURATIVE – RISARCIMENTI
A) Contratto di assicurazione (contratto aleatorio)
1) Negoziazione delle clausole più delicate; non accettare mai polizze assicurative non discusse preventiva- mente; insistere perché siano inserite appendici con clausole aggiuntive; far valere il potere negoziale.
2) Garanzie: responsabilità contrattuale (ritardo, inesatta o incompleta esecuzione del contratto); responsabilità extracontrattuale: danni a terzi (R.C.T.) che siano conseguenti all’attività di derattizzazione ed esclusione della facoltà di rivalsa della Compagnia nei confronti dell’impresa.
3) Il presunto danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell’Assicuratore (solo in materia di responsabilità civile automobilistica opera questo schema normativo).
Da ciò deriva che il primo ad essere posto di fronte al danno (vero o presunto) è l’imprenditore fornitore del servizio, che deve, quindi, sincerarsi:
a) dell’operatività della polizza (valida e comprensiva dei rischi nei quali rientra il danno);
b) della tempestiva denuncia, per iscritto, della richiesta di danni e, se conosciuto prima, del fatto che dà origine al danno;
c) della gestione del sinistro (anche in sede giudiziaria) della controversia.
B) Risarcimenti
Danno emergente – lucro cessante (danno patrimoniale). Danno extrapatrimoniale “Americanizzazione” del danno: biologico (danno alla salute), esistenziale, morale (e nuove categorie in via di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale: “danno catastrofale”).”
In conclusione, una attività, quella della corretta stesura dei contratti, da prendere in grande considerazione, ed il consiglio che intendo dare è quello di avvalersi, quando necessario, del supporto di consulenti e professionisti di valore.