Inizio la scrittura della I° parte di questo articolo, riesumando un’intervista che rilasciai ad inizio 2021 alla rivista Dimensione Pulito nella quale feci chiarezza su una serie di aspetti legati ad alcune tecnologie utilizzate per trattamenti di sanificazione e su cui era stata generata e si continua a generare molta confusione anche da parte di alcuni addetti ai lavori. Il focus dell’articolo verte sul fare chiarezza sui concetti di sanificazione, sanitizzazione e disinfezione e iniziamo con i generatori di ozono, sui quali si è molto dibattuto e per i quali va specificato che bisogna evitare di dichiararli con claim che specifichino funzionalità che giuridicamente non possiedono, mi riferisco alla proprietà disinfettante, in quanto questo sistema seppur dotato di conclamate proprietà biocida ed essendo riconosciuto come presidio naturale (leggasi quanto dichiarato dall’ISS nell’ultimo Rapporto ISS COVID-19 n. 57/2020 intitolato “Focus on: utilizzo professionale dell’OZONO anche in riferimento a COVID-19,: “L’azione biocida dell’ozono per il trattamento degli ambienti è comprovata da diversi studi disponibili in letteratura.” e “Il Ministero della Sanità con protocollo del 31 Luglio 1996 n°24482, ha riconosciuto l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua, come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed acari. “), non può però vantarla “legalmente”, in quanto non è in possesso dei requisiti relativi alle necessarie registrazioni ministeriali sia a livello italiano che europeo. Per questi problemi val la pena aprire un capitolo a parte, in quanto l’autorizzazione alla commercializzazione in Italia come “disinfettante” non è possibile, non per limiti del prodotto, ma perché l’’autorizzazione nazionale come Presidio Medico Chirurgico (PMC) – disinfettante, comporta la sola produzione in officine che devono essere autorizzate dal Ministero della Salute e tale condizione, in caso di generazione in situ (produzione fuori officina), non è pertanto praticabile sotto l’aspetto normativo, ma lo sarebbe a livello europeo, in quanto l’ozono generato in situ a partire da ossigeno, è ritenuto principio attivo ad azione “biocida” ed è in revisione (valutazione) ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR) sui biocidi (Europa, 2012) da parte degli Stati membri Germania e Paesi Bassi, come disinfettante per le superfici (PT2 e PT4), per la disinfezione dell’acqua potabile (PT5) e per impiego nelle torri di raffreddamento degli impianti industriali (PT11), ma anche qui c’è un ma, ovvero la valutazione del relativo dossier non è stata ancora completata e quindi anche in questo caso è più un aspetto burocratico che limita il riconoscimento di questo sistema che non la mancanza di sue specifiche determinate proprietà. In questo scenario va puntualizzato che esistono generatori d’ozono e pseudo-tali, infatti possono essere dichiarati aventi queste proprietà, solo attrezzature dotate di sistemi filtranti che evitano di produrre smog fotochimico all’interno degli ambienti trattati a causa delle emissioni nocive di miscela di inquinanti, inclusi inquinanti primari come ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (COV), che i generatori classici rilasciano quando producono ozono se non collegati a dispositivi (c.d. precursori) da cui prelevano ossigeno puro o come nel nostro caso siano dotati di sistemi filtranti. Da sottolineare che questi generatori restano utilizzabili esclusivamente come sistemi sanitizzanti (e non deodoranti come qualcuno non correttamente sostiene e come dichiarato dall’ISS nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020). Pertanto, in questa fase, l’ozono può essere considerato un “sanitizzante” e con riferimento a ciò è interessante notare come nello stesso rapporto n.25, l’ISS tenga a sottolineare quanto segue “La sanitizzazione è un termine importato dalla traduzione dall’inglese del termine “sanitisation” che, nella forma originale, viene utilizzato come sinonimo di “disinfezione”. Come da nota del Ministero della Salute (58) “Anche i prodotti che riportano in etichetta “sanitizzante/ sanificante” si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi”. Il termine è riferito a prodotti contenenti principi attivi in revisione come biocidi disinfettanti che, tuttavia, non avendo completato l’iter di valutazione, non possono vantarne l’efficacia disinfettante. Insomma un po’ come dire, e come d’altronde avevo scritto sin dall’inizio, l’ozono prodotto da generatori professionali possiede conclamate proprietà disinfettanti, ma non le può legalmente vantare perché non registrato come tale per tutte le inibizioni suddette. Da aggiungere in conclusione che i prodotti sanitizzanti sono dichiarati ad efficacia sanificante in ambito di lotta ai microrganismi secondo la scala LOG di classificazione internazionale a capacità abbattente di ben 4 LOG pari a 99,99%, dove il numero di LOG è uguale al numero di 9 che esprimono il coefficiente di abbattimento esercitato nei confronti della pressione infettiva, quindi i prodotti sanitizzanti, non sono semplici igienizzanti o deodoranti come qualcuno erroneamente sostiene, ma posseggono un altissimo profilo di efficacia contro i microrganismi patogeni a scala LOG 4, considerando che i prodotti disinfettanti della gerarchia immediatamente successiva hanno capacità LOG 5 (ed oltre sino ad 8) e questo spiega perché nel rapporto ISS l’organismo sottolinei che il termine sanitizzazione sia utilizzato come sinonimo di “disinfezione”, appunto perché le prestazioni sono quasi identiche. Arrivederci alla seconda parte di questo importante tema in cui cercheremo ancor più di fare chiarezza sui concetti di sanificazione, sanitizzazione e disinfezione.